Patentino fitosanitari: 20 ore, ma non per tutti e tre
Verificato il Fonte del dato: PAN 22 gennaio 2014, punto A.1.11 Obbligo previsto da: D.Lgs. 150/2012 art. 7 e PAN, punto A.1.11
In breve
- Chi è obbligato
- Utilizzatori professionali, distributori e consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
- Formazione obbligatoria
- Di base e di aggiornamento, entrambeIl decreto qualifica espressamente come obbligatorie tutte e due per tutte e tre le figure.
- Quante ore
- 20 per gli utilizzatori professionali, 25 per distributori e consulentiLe cifre non sono nel decreto: sono nel Piano d'azione nazionale, punto A.1.11. La distinzione fra le due è quella che quasi nessuno riporta.
- Aggiornamento
- Almeno 12 ore, per rinnovare ogni 5 anniIl PAN indica 12 ore come durata minima dei corsi di aggiornamento, senza distinguere per figura.
- Quanto vale il certificato
- Cinque anniIl rinnovo è a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento.
- Chi rilascia il certificato
- Le Regioni e le Province autonomeSono le autorità competenti per il rilascio e il rinnovo, e individuano gli organismi che svolgono l'esame.
- Norma
- D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 art. 7, e il Piano d'azione nazionale adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, punto A.1.11.
Le venti ore che si leggono ovunque esistono davvero. Quello che quasi nessuno dice è per chi valgono: sono la durata minima per gli utilizzatori professionali. Chi distribuisce prodotti fitosanitari o dà consulenza sul loro impiego ne deve venticinque.
E non sono nel decreto che viene sempre citato.
Cosa dice davvero il decreto
L’articolo 7 del D.Lgs. 150/2012 stabilisce che la formazione «comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti».
L’articolo non fissa però né ore né validità. Demanda al Piano d’azione nazionale la definizione dei requisiti del sistema di formazione, e fra questi — testualmente — «la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’Allegato I».
Quell’ultima clausola è la parte che vincola davvero il contenuto di un corso: un pavimento di conoscenze, elencate in un allegato al decreto.
Il Piano definisce anche le modalità di partecipazione e l’obbligo di frequenza, le modalità di valutazione, i criteri per individuare chi può erogare la formazione, i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni e quelli per il rilascio.
Il certificato lo rilascia la Regione
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2.» Sono le Regioni a individuare, all’interno delle proprie strutture, gli organismi che svolgono l’esame per il rilascio del certificato. E il comma 4 aggiunge che «predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti».
È la ragione strutturale per cui le informazioni sul patentino fitosanitari cambiano da regione a regione: non è una difformità applicativa, è il modo in cui il decreto ha costruito il sistema.
Le ore stanno nel PAN, e non sono le stesse per tutti
Il Piano d’azione nazionale adottato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 le fissa al punto A.1.11:
«I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori ed i consulenti. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore.»
| Figura | Corso di base | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Utilizzatori professionali | 20 ore | 12 ore |
| Distributori | 25 ore | 12 ore |
| Consulenti | 25 ore | 12 ore |
Venti ore è la cifra giusta per una sola delle tre figure. Una pagina che la riporta senza dirlo sbaglia per le altre due, ed è l’errore più diffuso su questo attestato — subito dopo quello di attribuire la cifra al decreto anziché al Piano.
Il PAN dice anche quanto vale il certificato: «i certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento». Il rinnovo non è automatico e non è d’ufficio: si chiede, e si dimostra di aver fatto l’aggiornamento.
Un limite di questa pagina, ed è sul Piano, non sul decreto
Il Piano appena citato è quello del 22 gennaio 2014, ed è per questo che la data sta in chiaro accanto a ogni cifra. Un aggiornamento del PAN è stato predisposto per sostituirlo integralmente, e questa pagina non afferma che sia già in vigore: afferma che le durate qui riportate sono quelle del Piano del 2014.
In pratica cambia poco per chi deve iscriversi, perché l’atto che conta per il calendario, per l’organismo d’esame e per il rilascio è comunque il bando della propria Regione. Ma se una fonte riporta cifre diverse dalle nostre senza dire a quale Piano si riferisce, è quella la domanda da farle.
Nel frattempo, la cosa utile che possiamo dire
Il certificato è regionale nel rilascio ma nazionale nell’obbligo: chi lo cerca deve partire dal sito della propria Regione o Provincia autonoma, non da un portale nazionale, perché è lì che stanno il calendario dei corsi, l’organismo d’esame e il sistema informatizzato che registra l’abilitazione. E le figure obbligate sono tre, non una: chi usa i prodotti a titolo professionale, chi li vende e chi dà consulenza sul loro impiego. La differenza fra le tre non è nominale: sono venti ore contro venticinque.
Argomenti correlati
Fonti di questa pagina
- D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150, art. 7 (Formazione) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026
- Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Allegato al decreto interministeriale 22 gennaio 2014, punto A.1.11 — Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2014 — letto il 21 settembre 2026