Spazi confinati: almeno 12 ore, e prima del 2025 non erano fissate
Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A, Parte II punto 7 Obbligo previsto da: DPR 177/2011 art. 2 c. 1 lett. d) e art. 3 c. 4
In breve
- Chi è obbligato
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
- Durata del corso
- Durata minima 12 ore: 4 di modulo giuridico-tecnico e 8 di parte praticaSono le ore dei due moduli come indicate dall'Accordo, non una somma nostra. «Minima» è la parola dell'Accordo: è un pavimento, non un tetto.
- Aggiornamento
- Ogni 5 anni, almeno 4 ore relative alla parte pratica.
- Si può fare online?
- No, in nessuna formaPresenza fisica è l'unica modalità consentita, sia per il corso sia per l'aggiornamento.
- Il termine per mettersi in regola
- Scaduto il 24 maggio 2026L'Accordo dava dodici mesi dall'entrata in vigore. I corsi conformi già erogati prima restano riconosciuti.
- Cosa succede se manca
- Viene meno la qualificazione necessaria per operare nel settoreÈ l'art. 3 comma 4 del DPR 177/2011, e riguarda l'impresa, non solo il singolo.
- Norma
- DPR 14 settembre 2011 n. 177 artt. 2 e 3 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), Allegato A.
Per quattordici anni l’obbligo è esistito senza un numero. Il DPR 177/2011 chiede, fra i requisiti di qualificazione dell’impresa, l’«avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento» — e rinvia a un accordo in Conferenza permanente per «i contenuti e le modalità». Il regolamento è di quattro articoli e non contiene alcuna durata: è la ragione per cui due fornitori vendevano lo stesso corso con durate diverse, entrambi a norma.
Adesso le ore ci sono
| Modulo | Ore |
|---|---|
| Giuridico-tecnico | 4 |
| Parte pratica | 8 |
| Durata minima | 12 |
L’Accordo indica «Durata minima 12 ore» e poi ripartisce le ore fra i due moduli, quindi il totale è suo, non nostro. Minima: dodici ore è il pavimento, e la valutazione dei rischi può richiederne di più. Un corso di sedici ore non è per questo fuori norma.
La parte pratica è la metà sostanziale del corso: simulazione sull’uso dei DPI, degli apparecchi per la protezione delle vie respiratorie, di imbracature, tripode, rilevatori di gas e misuratori di esplosività, e le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio o esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero dell’infortunato.
Il termine è già passato
L’Accordo stabiliva che il corso dovesse essere concluso «entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore». L’entrata in vigore è il 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: i dodici mesi si sono chiusi il 24 maggio 2026.
Cosa comporta essere in ritardo
L’Accordo fissa il termine e non dice cosa accade a chi lo manca. Lo dice il DPR: «il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati».
Non è una sanzione pecuniaria: è la perdita del requisito che consente all’impresa di lavorare in quegli ambienti — e vale anche per chi riceve il lavoro in subappalto: «le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate».
Sugli aggiornamenti mancati l’Accordo ha invece una regola sua, ed è meno severa di quanto si creda, purché la si legga intera. Da un lato: «qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata […] tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi». Dall’altro: «l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata».
Le due frasi vanno insieme: la funzione si ferma, ma la formazione di base non si perde, e l’aggiornamento fatto in ritardo la riapre — entro dieci anni.
I corsi già fatti
Chi aveva già frequentato un corso non riparte da zero. Il testo riconosce i corsi «già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo», e per quelli «il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato». La condizione è il contenuto, non la durata. L’Accordo chiede che i contenuti siano conformi, e non fissa un numero di ore come criterio del riconoscimento: un corso di dodici ore o più non è riconosciuto per ciò solo, se il programma non copre quello che l’Accordo prevede — in particolare le otto ore di parte pratica su DPI, autorespiratori, imbracature, tripode, rilevatori di gas e recupero dell’infortunato. È il punto su cui conviene guardare il programma del corso già svolto, non la sua durata.
In presenza e basta
Nelle due tabelle delle modalità — quella dei corsi e quella degli aggiornamenti — la riga degli ambienti confinati è identica: presenza fisica consentita, videoconferenza sincrona non consentita, e-learning non consentita. È la stessa riga che l’Accordo riserva agli operatori delle attrezzature dell’art. 73 comma 5.
Non è una lettura nostra e non discende da una regola generale: è la riga specifica di entrambe le tabelle. Un corso spazi confinati offerto online non è conforme, nemmeno per la sola parte teorica.
I docenti non possono essere chiunque
L’Accordo pone due requisiti che valgono insieme. I docenti del modulo giuridico-tecnico devono essere «docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento». Per il modulo pratico vale la stessa struttura, con una documentata esperienza professionale pratica di pari durata nello stesso settore.
Sono due condizioni, non una: l’esperienza triennale non basta da sola se il docente non rientra fra quelli che la Parte I ammette.
È un dato che si può chiedere prima di iscriversi, ed è verificabile.
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Fonti di questa pagina
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Allegato A, Parte II punto 7, Parte III punto 5, Parte IV punto 3.5 e Parte VII — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, artt. 2 e 3 (Qualificazione e procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026