Corso ponteggi: 28 ore e un aggiornamento ogni quattro anni
Verificato il Fonte del dato: D.Lgs. 81/2008, Allegato XXI Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 136 c. 8 e Allegato XXI
In breve
- Durata del corso
- 28 ore più una prova di verifica finale: 4 giuridico-normative, 10 tecniche, 14 praticheIl totale è indicato dall'Allegato XXI, insieme alla ripartizione fra i tre moduli e alla prova finale.
- Aggiornamento
- Ogni 4 anni, almeno 4 ore di cui 3 tecnico-praticheQuattro anni, non cinque: è una cadenza diversa da quella delle abilitazioni per attrezzature.
- Prove
- Questionario intermedio al 70%, poi prova pratica finale su PTG, PTP, PMTP e ancoraggi.
- Presenza minima
- Almeno il 90% del monte oreÈ condizione per il rilascio dell'attestato, non una raccomandazione.
- Chi rilascia l'attestato
- Le Regioni e Province Autonome, salvo sei categorie di soggetti formatori che lo rilasciano da séFra queste le strutture tecniche di prevenzione delle Regioni, il Ministero del lavoro, ISPESL, le associazioni sindacali dell'edilizia, gli organismi paritetici del settore e le Scuole edili.
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 136 comma 8 e Allegato XXI.
Il corso ponteggi non discende dall’Accordo Stato-Regioni del 2025 e non è un’abilitazione dell’articolo 73 comma 5. La sua fonte è l’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, richiamato dall’articolo 136 comma 8, e questo spiega perché quasi tutti i suoi numeri sono diversi da quelli delle altre pagine di questo sito.
I tre moduli
| Modulo | Ore |
|---|---|
| Giuridico-normativo | 4 |
| Tecnico | 10 |
| Pratico | 14 |
| Totale | 28 |
Il totale di 28 ore è dell’Allegato, non una somma nostra, e il testo lo scrive con un’aggiunta che vale la pena tenere: il percorso «è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale». Le 28 ore sono i moduli; la prova finale sta oltre.
Il modulo pratico è a sua volta ripartito: quattro ore per il montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio a tubi e giunti (PTG), quattro per quello a telai prefabbricati (PTP), quattro per quello a montanti e traversi prefabbricati (PMTP), e due ore di «elementi di gestione prima emergenza - salvataggio».
L’aggiornamento è quadriennale
«I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.»
Quattro anni. È la cadenza che più facilmente viene confusa con i cinque anni delle abilitazioni per attrezzature, che hanno un’altra fonte e un’altra disciplina. Il quinquennio non è affatto la regola generale: ogni attestato ha la cadenza del proprio atto, e conviene leggerla lì.
Le prove, e il 90%
Al termine dei due moduli teorici si svolge un questionario a risposta multipla. L’Allegato scrive: «il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica». E, se va male: «il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli» — i due che precedono, il giuridico-normativo e il tecnico.
Al termine del modulo pratico c’è una prova pratica finale, che consiste nel montaggio, smontaggio e trasformazione di parti di ponteggi — PTG, PTP e PMTP — e nella realizzazione di ancoraggi.
Poi c’è la condizione che sorprende chi ha già fatto altri corsi: l’esito positivo delle prove, «unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore», consente il rilascio dell’attestato. Le assenze ammesse sono al massimo il 10% del monte orario complessivo — su 28 ore significa meno di tre ore.
Chi lo tiene, e chi rilascia l’attestato
L’Allegato pone limiti che si possono verificare prima di iscriversi: massimo 30 partecipanti per corso, e per le attività pratiche un rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 5. Con cinque allievi o meno servono comunque due docenti, uno per la teoria e un codocente per la pratica.
L’accertamento dell’apprendimento è effettuato da una commissione di docenti interni, che redige un verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome. Gli attestati sono rilasciati dalle Regioni e Province Autonome sulla base di quei verbali — con un’eccezione che l’Allegato scrive per esteso e che vale per sei categorie di soggetti formatori.
Il testo esclude dal rilascio regionale gli attestati «rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione» e quelli degli altri soggetti elencati nello stesso punto. In chiaro, sono: le strutture tecniche di prevenzione delle Regioni e Province Autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ISPESL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile e dell’ingegneria civile, gli organismi paritetici dell’edilizia e le Scuole edili.
Per chi si forma presso uno di questi, quindi, l’attestato lo emette lo stesso soggetto che ha tenuto il corso. Per tutti gli altri passa dalla Regione. È una domanda che conviene fare prima di iscriversi, perché cambia i tempi di consegna del documento.
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Fonti di questa pagina
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato XXI — Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (articolo 136, comma 8), nel testo consolidato con gli allegati pubblicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione gennaio 2026 — letto il 21 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 136 (Montaggio e smontaggio) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026