Quanto dura l’attestato HACCP: la regola di sei regioni, con l’atto
Verificato il Fonte del dato: atti regionali, citati riga per riga Obbligo previsto da: Reg. (CE) 852/2004, Allegato II, Capitolo XII
In breve
- Esiste una durata nazionale?
- NoIl regolamento europeo non fissa scadenze e non esiste una legge italiana che lo faccia. La competenza è regionale.
- Toscana
- Aggiornamento quinquennale, almeno 3 ore.
- Campania
- Aggiornamento triennale: 6 ore responsabili, 3 ore addettiIl decreto del 2018 è quello che fissa queste cifre e non ne è stato trovato uno successivo — che non è la stessa cosa che averne confermata la vigenza.
- Lazio
- Nessuna durata fissataL’atto regionale prescrive ore ma non anni. Il 'valido 2 anni' che circola non si trova in alcun atto.
- Emilia-Romagna
- Nessuna regola regionale dal 2025La legge regionale che disciplinava la materia è stata abrogata a luglio 2025.
Non c’è una scadenza nazionale da cercare: il Regolamento (CE) 852/2004 impone la formazione e rinvia alla legislazione nazionale, e in Italia la materia è regionale.
Questa pagina copre sei regioni: Lazio, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. Per le altre quattordici non riporta ore né validità, e l’elenco di quali sono è più sotto. Preferire una tabella corta a una completa è deliberato: la cifra che manca qui si trova ovunque, e quasi sempre senza l’atto dietro.
| Regione | Ore | Aggiornamento | Atto |
|---|---|---|---|
| Toscana | 2 (modulo A), 4 (livello 2), 8 (responsabili) | Quinquennale, almeno 3 ore | D.G.R. 540/2024 |
| Campania | 4 (rischio 1), 8 (rischio 2), 12 (responsabili) | Triennale: 6 ore responsabili, 3 ore addetti | D.D. 110/2018 |
| Lazio | Almeno 6 (addetti), almeno 20 (responsabili HACCP) | Nessuna cadenza fissata | D.G.R. 825/2009 |
| Veneto | 3 | Rinnovo entro 3 anni — ma vedi sotto | D.G.R. 2898/2012 |
| Lombardia | Nessuna fissata | Nessuna fissata | L.R. 33/2009 art. 126 |
| Emilia-Romagna | Nessuna regola regionale | Nessuna regola regionale | L.R. 9/2025 (abrogazione) |
Emilia-Romagna: la regola regionale non c’è più
La Regione ha abrogato, con la L.R. 25 luglio 2025, n. 9, la legge regionale 11/2003 su cui si reggeva tutta la disciplina della formazione degli alimentaristi. Lo dice la Regione stessa: «la formazione degli alimentaristi non è più regolata da una legge specifica della Regione Emilia-Romagna», e non è più necessario che i corsi siano accreditati dalle AUSL.
L’obbligo di formare il personale resta — discende dal regolamento europeo — ma ore, validità e accreditamento non sono più fissati dalla Regione: la responsabilità è dell’operatore del settore alimentare. Le durate di tre e cinque anni che si trovano ancora ovunque vengono dalla delibera 311/2019, adottata sulla legge poi abrogata.
Veneto: la delibera c’è, l’obbligo no
La D.G.R. 2898/2012 prevede corsi da 3 ore e dice che «il rinnovo dell’attestazione va effettuato entro 3 anni dalla data di rilascio». Tre mesi dopo, però, la L.R. 19 marzo 2013, n. 2, art. 5 ha stabilito che l’obbligo di formazione «viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA)».
Il modello delle 3 ore con rinnovo triennale resta quindi il riferimento regionale, ma non è più un obbligo di legge nella forma in cui viene di solito presentato.
Lazio: ore sì, anni no
La D.G.R. 825/2009 fissa le ore — «non inferiore alle 6 ore totali» per gli addetti, «almeno 20 ore» per i responsabili della procedura HACCP — ma non indica alcuna scadenza in anni. Dice che la formazione «non può essere un fatto puramente episodico» e che vanno previsti «aggiornamenti periodici», «in particolare in occasione di modifiche del ciclo produttivo, degli impianti e/o della normativa di riferimento».
È un criterio, non un termine. La formula attestato HACCP valido 2 anni, molto diffusa per il Lazio, non compare nell’atto.
Lombardia: la legge rinvia all’operatore
L’art. 126 della L.R. 33/2009 ha due soli commi: impone agli operatori di provvedere alla formazione del personale secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004, e affida ai dipartimenti di prevenzione delle ASL la verifica dell’adeguatezza delle procedure formative. Né ore né validità.
Le altre quattordici regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta: per nessuna di queste questa pagina riporta ore o validità, perché il loro atto non è fra quelli letti qui. L’assenza di una riga non significa che non ci sia un obbligo, e non significa che valga la regola di una regione vicina.
Tre di cui possiamo almeno indicare l’atto
Non le ore — quelle restano da leggere — ma l’atto e la pagina ufficiale da cui partire.
- Puglia — Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 22, «Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista», in Bollettino ufficiale n. 105 del 24 luglio 2007. È la legge che ha soppresso il libretto e ha messo al suo posto la formazione; le durate, se ci sono, stanno in un regolamento attuativo che qui non è stato letto.
- Valle d’Aosta — la pagina della Regione sulla formazione degli alimentaristi nomina l’atto in vigore: la deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 27 novembre 2023, che approva le linee guida sulla formazione igienico-sanitaria e revoca le DGR 4197/2004, 1521/2006 e 1067/2011. È l’atto più recente fra quelli incontrati su questo argomento, e quella revoca è la ragione per cui una cifra valdostana trovata in giro e datata 2004, 2006 o 2011 è da considerare superata.
- Provincia autonoma di Bolzano — la guida provinciale sulla sicurezza alimentare riporta che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 542 del 13 maggio 2014 sono stati definiti i contenuti della formazione ma non la sua durata, e che la formazione può essere svolta dall’operatore stesso, da una persona da lui incaricata o da terzi, e-learning compreso. L’articolo 6 esonera chi possiede già una formazione professionale adeguata. È un caso raro e vale la pena saperlo: qui non c’è un monte ore da cercare, perché la Provincia non ne ha fissato uno.
Due dove la ricerca ha dato un risultato, e il risultato è l’assenza
- Piemonte — non risulta un atto regionale che prescriva ore e validità per la formazione degli alimentaristi. La L.R. 15/2008 ha abolito il libretto di idoneità sanitaria e non è stato trovato nulla che lo sostituisca con un percorso obbligatorio. Le 104 ore e le 16 ore triennali che si trovano cercando HACCP Piemonte vengono dai percorsi SAB per la somministrazione e il commercio alimentare, che sono un’abilitazione diversa: sul sito della Regione quei contenuti stanno sotto la sezione del commercio, non sotto quella della sanità.
- Sicilia — il decreto che governa la materia è individuato, ma l’allegato tecnico che contiene ore e validità non è disponibile per via ufficiale. Le cifre in circolazione non hanno una fonte regionale verificabile.
La confusione fra i due percorsi non riguarda solo il Piemonte. In più regioni l’unico atto facilmente reperibile sulla formazione alimentare disciplina l’abilitazione alla somministrazione e al commercio — corsi lunghi, spesso oltre cento ore — che non è la formazione igienico-sanitaria di cui parla questa pagina. Prima di prendere per buona una cifra, conviene guardare a quale delle due si riferisce.
Per una regione non elencata, la domanda va all’ASL competente o al settore regionale che si occupa di sicurezza alimentare.
Altre domande su HACCP
Fonti di questa pagina
- Toscana — D.G.R. 6 maggio 2024, n. 540, Allegato A — letto il 20 settembre 2026
- Campania — Decreto Dirigenziale n. 110 del 24/05/2018, disciplinare sulla formazione dell’alimentarista — letto il 20 settembre 2026
- Lazio — D.G.R. 3 novembre 2009, n. 825, Allegato 1 (BURL n. 44 del 28 novembre 2009) — letto il 20 settembre 2026
- Lombardia — L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, art. 126 (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009) — letto il 20 settembre 2026
- Veneto — D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2898, Allegato A, e L.R. 19 marzo 2013, n. 2, art. 5 — letto il 20 settembre 2026
- Emilia-Romagna — L.R. 25 luglio 2025, n. 9, e pagina istituzionale della Regione sulla formazione degli alimentaristi — letto il 20 settembre 2026